V Comm: illustrata proposta PD ordinamento enti locali

(ACON) Trieste, 12 ott – RC – Presentata alla V Commissione del Consiglio regionale da Franco Iacop e firmata anche dagli altri consiglieri del PD Gianfranco Moretton, Franco Brussa, Alessandro Tesini e Mauro Travanut, la proposta di legge sull’ordinamento istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

Punto fermo – ha spiegato Iacop – è la potestà legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali. Fino al 2006, detta potestà era stata esercitata soltanto con singoli interventi, presentando un intreccio con la normativa statale. Per la redazione del progetto di legge (42 gli articoli in tutto) si è scelto di costruire il sistema in relazione a un modello base adatto ai Comuni della fascia 1.001-5.000 abitanti (rappresentano oltre la metà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia: 116 su 218). In relazione al modello base, si sono previste le varianti adeguate ai Comuni fino a 1.000 abitanti e a quelli con più di 5.000.

Emerge, poi, la volontà di riformare l’ordinamento contabile degli enti locali, materia che è di esclusiva potestà legislativa regionale. Si è data particolare attenzione al ruolo dei revisori economico-finanziari prevedendo l’istituzione di un albo regionale.

Il testo risulta articolato in Titoli: il I stabilisce l’oggetto, l’ambito di applicazione e le finalità della legge, richiamando i principi fondamentali della LR 1/2006; il II, relativo all’ordinamento istituzionale degli enti locali, disciplina i loro organi di governo e prevede la composizione dei Consigli comunali e provinciali, nonchè il ruolo, le competenze e il funzionamento degli stessi, compresi il regolamento consiliare, le competenze del sindaco, del presidente della Provincia e dei loro vice, la composizione delle Giunte comunali e provinciali e le relative competenze; il III inserisce le disposizioni generali relative ai controlli interni e le disposizioni relative all’organo di revisione economico-finanziaria; il IV contiene alcuni adeguamenti alla LR 1/2006 e le norme da abrogare.

Questi gli aspetti innovativi più rilevanti della proposta di legge:

- una Giunta comunale facoltativa nei Comuni fino a 1.000 abitanti (articolo 3); – raggruppate in un unico articolo (il 7) le funzioni dei Consigli comunali e provinciali più strettamente connesse all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico, distinguendole da quelle relative all’adozione di atti (art. 8); – in sede di ridefinizione delle competenze dei Consigli comunali (art. 8) diversamente da oggi si è ritenuto di mantenere la riserva di legge soltanto su un nucleo di competenze tassativamente previste; – Per il funzionamento dei consigli comunali e provinciali (art. 11), si è precisato l’intervento sostitutivo da parte dell’assessore regionale in caso di omessa convocazione del Consiglio; – per colmare un vuoto normativo, si prevede la possibilità di attribuire ai consiglieri incarichi particolari privi di rilevanza esterna (art. 13); – riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali (art. 17); – viene direttamente indicato in legge, per le diverse classi di Comuni, il numero massimo – che lo statuto non può superare e comunque non più di 8 – di assessori, non più in misura proporzionale fissa rispetto al numero dei componenti il Consiglio. Per le Province, il numero massimo di assessori è di sei, elevato a otto per le province con popolazione superiore a 300.000 abitanti (art. 20); – si è stabilito (artt. 22-35) che gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le verifiche interne; – si innova (artt. 26-31) l’organo di revisione economico-finanziaria nel senso di assicurare la terzietà, l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo. Sono, inoltre, previsti limiti al cumulo di incarichi conferibili al singolo revisore (art. 29), limitandoli a 4 e ponendo l’ulteriore condizione per cui soltanto 2 incarichi possono essere assunti presso enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, mentre si può far parte di un solo collegio di revisori. è costituito, inoltre, un albo regionale dei revisori dei conti (art. 27), al quale possono accedere solo gli iscritti al registro dei revisori contabili degli enti locali. Tra le funzioni proprie dell’organo di revisione, la redazione di un motivato parere in merito alla legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 30); – si indica il numero di seggi spettanti alla maggioranza in ciascuna categoria di Comuni, sia nel caso di sindaco eletto con un numero di voti superiore al 45% dei voti, sia nel caso di sindaco eletto con una percentuale pari o inferiore al 45% (art. 38). Si prevede che la modifica trovi applicazione alle elezioni che si terranno dopo il 1° gennaio 2009; – si modifica la legge regionale 33/2002 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), definendo i settori nei quali le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative e si stabilisce che esercitano ulteriori funzioni assegnate dai Comuni e dalle Province sostituendoli nell’esercizio delle stesse (art. 39); – con l’art. 40 si modifica l’art. 9 della LR 1/2006 (Città metropolitane), stabilendo che la Città metropolitana debba avere una popolazione di almeno 200.000 abitanti e che, nel caso il territorio della città metropolitana coincida con quello della Provincia, essa ne sostituisce le funzioni. Per quanto riguarda il processo di istituzione della Città metropolitana, si prevede una procedura di garanzia democratica prevedendo il consenso dei due terzi dei componenti dei Consigli comunali interessati.

(immagini tv)

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